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sabato, 6 Settembre 2025

Monfalcone: Ater, “graduatoria discriminatoria”

11.06.21-09.00-Nella giornata di ieri, 10 giugno, il giudice della sezione civile del Tribunale di Gorizia ha ordinato l’inserimento in graduatoria Ater di 15 cittadini stranieri asiatici e 35 residenti bengalesi considerando la condotta della Regione, Ater di Gorizia e Comune di Monfalcone “di carattere discriminatorio”. Questo è avvenuto in quanto erano state negate le richieste di accesso ad una cinquantina di cittadini per l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare e del bonus tagliaffitti, sottolineando la mancata presentazione di documenti in grado di attestare l’assenza di proprietà immobiliari all’estero. Essi verranno immessi, quindi, “nella medesima posizione in cui sarebbero stati inseriti se avessero presentato i documenti richiesti dai rispettivi bandi”. Ciò comporta anche l’inclusione in graduatoria di tutti i cittadini stranieri che avevano presentato domanda senza documentazioni ulteriori. Sei, invece, le istanze respinte.

A fondamento del carattere discriminatorio della disposizione, vengono citate principalmente:

  • la mancanza nel Bangladesh di un sistema catastale adeguato ed il carattere spesso violento delle liti in tema di proprietà
  • i costi derivanti dal rilascio della documentazione richiesta, essendo necessario
    rivolgersi ad un pubblico notaio, oltre a provvedere alla traduzione ed autenticazione
    da parte della rappresentanza consolare italiana, anche considerato il ristretto termine
    previsto dal bando
  • il dato statistico in base al quale risultano essere state ammesse
    solo il 12% delle domande presentate da cittadini extra-comunitari e collocati
    utilmente in graduatoria solo 2 cittadini stranieri, pari al 10% degli alloggi disponibili.
    Sussisterebbe dunque una disparità di trattamento fra i cittadini extracomunitari ed
    italiani, in quanto solo a questi ultimi sarebbe consentito presentare autocertificazioni
    relative alle proprie condizioni patrimoniali.

La sentenza risulta molto importante in quanto andrà vertere anche sulla modifica dei bandi comunali e dell’azienda territoriale, che consentiranno agli stranieri di presentare domanda senza richiesta di supplementari documentazioni.

Infine, la Regione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in un’unica soluzione di 379,50 euro per esborsi e 7.254 euro di giudizio. La pubblicazione del provvedimento del giudice Di Lauro ha poi l’obbligo di comparire, priva delle generalità dei ricorrenti, del suo provvedimento, 26 pagine, per 30 giorni sulla homepage del sito dell’Ater, del Comune e della Regione.

Il principio di non discriminazione trova fondamento in molteplici disposizioni
di rango sovranazionale ed in particolare nell’art. 11 della direttiva europea 109/2003,
che, alle lett. d) ed f), sancisce rispettivamente il principio della parità di trattamento
dei cittadini di paesi terzi per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale
e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale nonché per l’accesso alla
procedura di ottenimento dell’alloggio.

m.p.

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