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giovedì, 9 Ottobre 2025

Fattura elettronica e forfettari: la marca da bolla fa reddito

Gli importi versati in qualità di addebito dell’imposta di bollo in eFattura contribuiscono a determinare il reddito su cui si applica l’imposta sostitutiva nel regime fiscale agevolato.

29.09.2022 – 11.01 – L’imposta di bollo addebitata in fattura ai clienti dei titolari di partita IVA in regime agevolato assume anch’essa la natura di ricavo o compenso. Questo è quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate, interpellata di recente da un contribuente forfettario in merito all’argomento. Dal 1° luglio 2022, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti del regime agevolato con fatturato entro i 25 mila annui (obbligo che verrà esteso a tutti i forfettari, indipendentemente dal fatturato, a partire dal 1° gennaio 2024).
Il chiarimento è arrivato dal momento che il parere del Legislatore si era reso necessario al fine di interpretare con chiarezza la legge, che non specificava come comportarsi nella disciplina del pagamento del bollo. La precisazione stabilisce quindi che, dal momento che l’imposta di bollo è assimilabile ai ricavi e ai compensi, la stessa contribuisce a calcolare il reddito sul quale viene applicata l’imposta sostitutiva del regime agevolato (al 15% o al 5% per le start-up). Quindi, l’apposizione del contrassegno assume rilievo ai fini della tassazione.

Il pagamento dell’imposta di bollo è normalmente a carico del prestatore d’opera in regime forfettario che emette fatture di importo superiore a 77,47 euro non soggette all’IVA. In alternativa, è concesso rivolgersi al cliente per chiedere il rimborso.
Chi avesse appena aperto una partita IVA a forfait o in regime ordinario e volesse analizzare più a fondo l’argomento può trovare una guida pratica ed esaustiva alla fatturazione elettronica come funziona sul blog di Danea. L’approfondimento spiega nel dettaglio che cos’è, come funziona e come si compila una eFattura.
Per essere a norma, il documento deve essere completato con l’apposizione di una firma elettronica certificata e inoltrato al Sistema di Interscambio. Quest’ultimo, noto anche con l’acronimo SdI, ha il compito di verificare che il file contenente i dati della fattura risponda ai requisiti tecnici previsti dalla legge e quello di smistare le fatture inoltrandole ai clienti.

Le eFatture dovranno infine essere conservate per almeno 10 anni sia dagli emissari sia dai riceventi. La procedura da seguire, denominata “conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche”, garantisce che i documenti in formato elettronico assumano valore legale nel tempo, al pari di quanto già avveniva con i loro equivalenti in formato cartaceo.

[n.t.w.]

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